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BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

29/11/2023 10:48

Sicil Alluminio

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Il bonus del 75 per cento è una delle più recenti detrazioni sui lavori in casa, prorogato per il 2023 e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Bonus barriere architettoniche del 75 per cento: come funziona l’agevolazione e per quali lavori spetta?

Il bonus del 75 per cento è una delle più recenti detrazioni sui lavori in casa, prorogato per il 2023 e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Introdotto con il fine di favorire i lavori di ristrutturazione volti ad eliminare le barriere architettoniche, può essere fruito sia per gli interventi condominiali che per quelli sulle singole unità immobiliari.

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Sono diversi i lavori detraibili grazie al bonus barriere architettoniche del 75 per cento: si va dagli ascensori alla sostituzione di gradini con rampe, ma nella detrazione fiscale sono compresi anche interventi quali il rifacimento del bagno e la sostituzione delle finestre, a patto di rispettare i requisiti richiesti.

In alternativa all’utilizzo in detrazione, resta inoltre confermata la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Soffermiamoci quindi su regole e requisiti per poter beneficiare della detrazione fiscale del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche.

Obiettivo della detrazione fiscale prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 è favorire la rimozione e il superamento degli ostacoli che riducono l’autonomia di soggetti con disabilità ed è possibile fruirne sia per i lavori in condominio che sulle singole unità immobiliari.

Per quel che riguarda i limiti di spesa, la detrazione è riconosciuta entro l’importo massimo di:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sul fronte dei lavori ammessi in detrazione, la norma richiama ai requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, che individua i criteri ai fini della detraibilità di lavori quali anche la sostituzione di porte, finestre e i lavori su servizi igienici e cucina.


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