Il bonus ristrutturazioni prevede la possibilità di usufruire di un 50% di detrazione fino a un massimo di spesa di 96mila euro per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari ed è possibile far rientrare negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia, anche quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione. Con un emendamento del decreto Aiuti (D.L. n.50/2022), approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, quindi non saranno più vincolate ai soli clienti professionali o privati. La modifica è stata introdotta per cercare di sbloccare i crediti legati ai bonus edilizi. Resto ancora da sciogliere il nodo delle responsabilità dei cessionari.
Inoltre, tra le varie proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022 è incluso anche il bonus ristrutturazioni, per cui continua ad essere prevista una detrazione del 50% con limite di spesa a 96mila euro, delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
Nel caso del bonus ristrutturazioni, così come anche per altri bonus è possibile usufruire dell'agevolazione tramite la tradizionale detrazione fiscale ripartita in dieci anni ma anche con lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e la cessione del credito.
Se si sceglie di optare, però, per queste ultime due soluzioni è bene sapere che dal 12 novembre 2021 sono subentrate importanti novità, sia per i contribuenti che per i tecnici abilitati, grazie al Decreto Antifrode. Modifiche che, oltre al bonus ristrutturazioni, hanno subìto anche il bonus barriere architettoniche, il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, bonus fotovoltaico, bonus facciate, sismabonus ed ecobonus.
In sintesi i tecnici abilitati dovranno asseverare la congruità delle spese sostenute, mentre i contribuenti dovranno richiedere il visto di conformità dei dati riguardanti la documentazione che attesta la sussistenza o meno delle condizioni per accedere alla detrazione. Possono essere detratte anche le spese eseguite per il rilascio del visto di conformità.
Restano esclusi dalla misura antifrode i seguenti lavori:
- interventi effettuati su unità immobiliari (singole) o su parti condominiali che non superano i 10mila euro (ad eccezione di lavori attinenti al bonus facciate);
- lavori che rientrano nella classificazione di "attività di edilizia libera".
Il bonus casa, nonché le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia, spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione, infatti, è accessibile non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- condomino, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici.
La detrazione, inoltre, è fruibile anche da conviventi o coniugi purché sostengano le spese di ristrutturazione e siano intestatari di bonifici e fatture. Incentivo valido anche nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia le abilitazioni comunali a suo nome.
In sintesi ha diritto al bonus casa anche:
- il familiare convivente del possessore o di chi detiene l’immobile su cui va eseguito l'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile. La condizione di convivente o comodatario, però, deve essere tale nel momento in cui si procede alla richiesta dei lavori;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella circolare numero 13 del 9 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti. Ad esempio in caso di un inquilino, con regolare contratto d'affitto, che è venuto a mancare, il convivente può subentrare nella fruizione del bonus? La risposta è sì, ma nel rispetto di determinate condizioni. Per prima cosa il convivente deve essere un erede del beneficiario deceduto. Inoltre il convivente deve subentrare nella titolarità del contratto di locazione (l'affitto per intenderci). Nel testo si legge: "L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR ammette la detrazione dall’IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi".